Se il gestore del villaggio prenotato si rifiuta di applicare lo sconto perché non obbligato, posso almeno detrarre il 20% del bonus vacanze, facendomi rilasciare fattura e scaricando il codice dall’app, anche se poi non lo utilizzerò?
La legge regolamenta il bonus vacanze introducendo un meccanismo in base al quale la detrazione corrisponde al 20% dell’importo speso e coperto dallo sconto sul servizio. Non è quindi una generale detrazione al 20% sul costo delle vacanze.
A sostegno di questa ipotesi, c’è la regola sulla fruizione parziale del bonus, a fronte di un costo del servizio inferiore al massimale a cui il contribuente ha diritto. Lo specifica il provvedimento di prassi dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020: se la vacanza (nello specifico, la struttura ricettiva) costa meno del bonus a cui il cliente ha diritto, l’80% si calcola su quanto si spende per l’alloggio ed la restante quota di bonus viene persa. Analogamente, la detrazione è pari al 20% della somma pagata e non al 20% del massimale riconosciuto al contribuente.
Se quindi il bonus non viene utilizzato, perchè la struttura turistica non aderisce all’iniziativa, l’unica strada percorribile è quella di utilizzarlo per un’altra vacanza, entro il 31 dicembre 2020 (termine di validità del bonus vacanze). Non è possibile l’utilizzo parziale in forma di sola detrazione a fronte di una vacanza presso un gestore che non ha applicato effettivamente lo sconto in veste di bonus vacanze.
Confermo infine che gli alberghi e le strutture turistiche non sono obbligati ad accettare il bonus vacanze. La Guida dell’Agenzia delle Entrate specifica a questo proposito che:
«per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus».
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz