Sanatoria lavoro nero: regole di pagamento dei contributi forfettari

di Alessandra Gualtieri

5 Giugno 2020 08:38

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Istruzioni di compilazione F24 per il versamento dei contributi a forfait previsti dal Decreto Rilancio per regolarizzare braccianti, colf e badanti.

Come già indicato nella prima circolare INPS (68/2020) contente le indicazioni di massima sulla procedura per la regolarizzazione di braccianti, colf e badanti prevista dal Decreto Rilancio, oltre a trasmettere tramite sito INPS la domanda online di sanatoria sui contratti in nero, i datori di lavoro interessati devono anche versare un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore da mettere in regola (art. 103, comma 7, del DL 34/2020).

Il datore di lavoro deve poi dichiarare nella domanda di aver provveduto al pagamento del contributo ed indicare la data di pagamento. Per il versamento tramite modello F24 si deve utilizzare il codice tributo REDT (Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020).

Istruzioni di compilazione F24

Nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro. Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
  • nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
  • nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
  • nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.

=> Sanatoria lavoratori in nero per braccianti, colf e badanti

Secondo contributo

In realtà, il Decreto Rilancio prevede anche un secondo contributo forfettario (comma 7) a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo (con le regole di versamento) sarà stabilito da un decreto interministeriale di prossima emanazione.  In attesa che venga pubblicato, il datore di lavoro deve dichiarare nella domanda di emersione di impegnarsi a pagarlo entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.