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Esenzione IRAP: requisiti per imprese e autonomi

di Alessandra Gualtieri

4 Giugno 2020 11:52

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Esenzione IRAP 2020: agevolazioni in ottica Covid per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, beneficiari e casi particolari.

Il Decreto Rilancio, all’articolo 24, ha disposto l’esenzione dal versamento IRAP di giugno, ossia del saldo 2019 e della prima rata (al 40%) dell’acconto 2020, per imprese e autonomi con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. L’agevolazione riguarda anche i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare (esercizi c.d. “a cavallo”).

Esenzione IRAP

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta Scadenza primo acconto Imposta dovuta Scadenza secondo acconto Imposta dovuta Scadenza saldo Imposta dovuta
1.10.2019 – 31.12.2019 30.06.2019 30.11.2019 30.06.2020 no
1.01.2020 – 31.12.2020 30.06.2020 no 30.11.2020 30.06.2021

Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 Scadenza primo acconto Imposta dovuta Scadenza secondo acconto Imposta dovuta Scadenza saldo Imposta dovuta
1.07.2019 – 30.06.2020 31.12.2019 30.05.2020 31.12.2020 no
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 Scadenza primo acconto Imposta dovuta Scadenza secondo acconto Imposta dovuta Scadenza saldo Imposta dovuta
1.07.2020 – 30.06.2021 31.12.2020 no 30.05.2021 31.12.2021

Restano fuori dall’agevolazione  prevista dal Dl Rilancio le banche e gli enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.

IRAP dovuta

L’acconto IRAP per il periodo d’imposta 2020, in pratica, è dovuto al netto della prima rata e quindi dovranno essere versate soltanto la seconda rata dell’acconto ed il saldo. Rimane invece fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021.

Tutti i dettagli operativi sono contenuti nella Risoluzione n. 28 dell’Agenzia delle Entrate (“Versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare”).