Dall’INPS arrivano le prime informazioni sul rinnovo del bonus baby-sitting disposto dal Decreto Rilancio (articolo 72 del dl 34/2020), che non soltanto ha raddoppiato l’importo iniziale ma ne ha esteso l’applicabilità anche alla fruizione – in ottica emergenza Covid fase 2 – dei servizi offerti da centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia entro fine luglio.
La novità comporta necessariamente un adeguamento della procedura telematica per la trasmissione delle domande, alla luce delle nuove disposizioni in vigore dallo scorso 19 maggio (con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl Rilancio).
Pertanto, in attesa di rilasciare la piattaforma aggiornata per l’acquisto di servizi di baby-sitting (così come era prima regolamentato dal Decreto Cura Italia (18/2020), con il messaggio n. 2209, l’INPS anticipa le prime regole di base per accedere al beneficio
In presenza dei requisiti di legge, possono essere erogati uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per gli autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per i comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico e settore sanitario, il bonus è aumentato a 2.000 euro.
=> Bonus baby sitting, domanda INPS con PIN semplificato
Una novità importante (come opzione alternativa) è che adesso il bonus può essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia (sono quelli indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.