L’articolo 122 del Decreto Rilancio introduce la possibilità di cedere il proprio credito d’imposta maturato in virtù di specifiche agevolazioni concesse per l’emergenza sanitaria. In particolare, in base a quanto prescritto dal Dl Rilancio, è possibile la cessione dei crediti di imposta COVID-19 legati agli affitti ad uso non abitativo e alle sanificazioni degli ambienti di lavoro:
- credito d’imposta per botteghe e negozi (bonus Cura Italia)
- bonus affitti commerciali e aziendali (articolo 28)
- credito d’imposta sanificazione e e adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico alle misure di contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (articolo 120)
- credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI per tutti i datori di lavoro (articolo 125)
Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari di questi specifici crediti d’imposta possono scegliere di cederli a terzi, anche solo parzialmente. I cessionari (compresi banche, istituti di credito e intermediari finanziari) potranno a loro volta decidere di utilizzare il credito in compensazione. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita in quello successivo, né può essere richiesta a rimborso.