Alberghi, ristoranti, bar, teatri: sono solo alcuni esempi di luoghi di lavoro che hanno diritto al credito d’imposta al 60% per la sanificazione dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, fino a un tetto di 80mila euro (sostenuta nel 2020), da usarsi esclusivamente in compensazione nel 2021 e relativo ad interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Si tratta del primo dei due crediti d’imposta che il dl Rilancio prevede per compensare i costi di sanificazione contro il rischio di contagio da Coronavirus: entrambi al 60% ma con tetti di spesa e lavori ammissibili differenti, rivolti a diverse platee di datori di lavoro.
Bonus luoghi lavoro aperti al pubblico
Quello previsto dall’articolo 120 del dl Rilancio si rivolge esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi di lavoro aperti al pubblico tra quelli elencati nell’allegato 1 all’articolo. Per esemplificare: si tratta di attività legate al turismo, accoglienza, ristorazione, cultura. Sono ad esempio esclusi i negozi.
Attività ammesse
- alberghi,
- villaggi turistici,
- ostelli della gioventù,
- rifugi di montagna,
- colonie marine e montane,
- affittacamere per brevi soggiorni,
- case e appartamenti vacanze,
- bed & breakfast,
- residence,
- attività di alloggio connesse alle aziende agricole,
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte,
- gestione di vagoni letto,
- alloggi per studenti con servizi accessori di tipo alberghiero,
- ristoranti e attività di ristorazione annesse alle aziende agricole, take away, ristorazione ambulante (come lo street food), servizio ristorante su treni e navi,
- gelaterie e pasticcerie anche ambulanti,
- cathering,
- mense,
- bar,
- cinema,
- agenzie di viaggio,
- tour operator,
- biglietterie per eventi teatrali, sportivi, ricreativi, di intrattenimento,
- prenotazione e assistenza turistica,
- guide e accompagnatori turistici,
- organizzazione convegni e fiere,
- teatri, sale da concerti, altre strutture artistiche, e attività nel campo della recitazione, altre rappresentazione artistiche, attività di supporto alle rappresentazione artistiche,
- noleggio con operatore di attrezzature per eventi e spettacoli,
- regia,
- biblioteche e archivi,
- musei,
- gestione luoghi e monumenti storici,
- orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali,
- parchi di divertimento e parchi tematici,
- stabilimenti balneari (marittimi, lacustri, fluviali),
- stabilimenti termali.
Sono compresi lavori edilizi come il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Un decreto applicativo del Ministero dell’Economia potrà individuare ulteriori spese ammissibili, o allargare la platea degli aventi diritto.
Bonus sanificazione e DPI
L’altro beneficio per la sanificazione è invece regolato dall’articolo 125 del dl Rilancio e riguarda tutti i datori di lavoro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, e anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale anti-Coronavirus, come le mascherine.
Con ogni probabilità, i due benefici sono cumulabili fra loro (il comma 2 dell’articolo 120 prevede che il creduto d’imposta sia compatibile con altre agevolazioni per le medesime spese, sempre nei limiti dei costi sostenuti).