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Indennità Covid con rinnovo immediato: importi e requisiti

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 14 Maggio 2020
Aggiornato 22 Maggio 2020 16:50

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Il DL Rilancio rimodula per aprile e maggio le indennità Covid erogate dall'INPS: beneficiari, requisiti, domanda, scadenze, compatibilità RdC.

L’articolo 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19) del Decreto Rilancio rinnova i bonus di marzo introducendo diverse novità.

Liberi professionisti e co.co.co

Per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo l’indennità Covid-19 di 600 euro, erogando un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile.

Inoltre, per il mese di maggio l’indennità sale a 1.000 euro per le Partite IVA già beneficiarie del trattamento che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute comprese eventuali quote di ammortamento). Serve specifica domanda all’INPS, che verificherà quanto autodichiarato interpellando l’Agenzia delle Entrate (quindi i tempi saranno prevedibilmente un po’ più lunghi per liquidare i sussidi di maggio).

Anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’indennità di maggio sale a 1.000 euro, purché abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto.

Autonomi AGO e Stagionali turismo

Per autonomi iscritti alle Gestioni speciali AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione) – rimasti senza lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, NASpI o altro rapporto di lavoro dipendente, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro – viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile.

Lavoratori agricoli e dello spettacolo

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.

Per i lavoratori dello spettacolo è invece rinnovata l’indennità piena (600 euro) sia per aprile sia per maggio. Rientrano tra i beneficiari anche gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Altre indennità

Per aprile e maggio viene poi riconosciuta un’indennità di 600 euro per ciascun mese, per alcune tipologie di dipendenti e autonomi che, per l’emergenza COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro, purché non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello intermittente e non siano titolari di pensione. Pariamo di:

  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • intermittenti che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • autonomi senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo
    tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del c.c. e non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Cumulo con RdC

I lavoratori con i requisiti per ottenere l’indennità ma che appartengono a nuclei familiari in cui si percepisce il reddito di cittadinanza, se l’importo del RdC goduto è inferiore a quello dell’indennità spettante, otterranno un’integrazione del sussidio fino all’ammontare dell’indennità stessa in ciascuna mensilità. Se invece il RdC già percepito è di importo maggiore dell’indennità spettante, allora scatta l’incompatibilità tra le due prestazioni.

Scadenza domande

La domanda di indennità per il mese di marzo deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, a pena decadenza dal diritto al beneficio.

Le indennità di aprile e maggio, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020, sono erogate dall’INPS sempre previa domanda (non è indicata al momento nessuna scadenza), liquidate in un’unica soluzione.