Lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo, contratti di lavoro intermittente, autonomi iscritti alla gestione separata INPS non ricompresi nella platea coperta dalle altre norme relative al bonus di 600 euro, venditori a domicilio: sono le categorie di lavoratori che hanno diritto al bonus di 600 euro pagato dal Fondo di ultima istanza (art.44) previsto dal decreto Cura Italia, lo stesso strumento attraverso il quale viene pagato l’indennizzo ai professionisti iscritti agli ordini. I chiarimenti sono contenuti nel decreto 10/2020, che stanzia 220 milioni di euro per questi lavoratori.
Si tratta dunque di una ulteriore attuazione dell’articolo 44 del dl 18/2020, il Cura Italia, che istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza di dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività per l’emergenza Coronavirus. Anche per questi lavoratori l’indennità mensile il bonus è pari a 600 euro. La norma riguarda esclusivamente il mese di marzo, si attende eventuale proroga nell’atteso decreto Rilancio. Di segui i lavoratori a cui è esteso l’ammortizzatore sociale.
- Stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti terminali, che hanno perso il lavoro (involontariamente) fra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. In questo stesso arco di tempo, devono avere lavorato per almeno 30 giorni.
- Intermittenti che abbiamo lavorato per almeno 30 giorni sempre fra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
- Autonomi senza partita IVA con i seguenti requisiti: devono aver avuto contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile) fra il primo gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, senza contratto in essere dopo questa data, iscritti alla gestione separata INPS e non ad altre forme di previdenza obbligatorie. Dovevano essere già iscritti alla gestione separata allo scorso 23 febbraio.
- Venditori a domicilio (articolo 19, dlgs 114/1998), titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non ad altre forme di previdenza obbligatorie, con reddito annuo 2019 derivante da queste attività superiore a 5mila euro.
In tutti i casi sopra citati, i lavoratori per avere diritto al bonus non possono essere titolari di un contratto di lavoro dipendente diverso da quello intermittente e non devono essere titolari di pensione. L’indennizzo una tantum non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con altri ammortizzatori sociali previsti dalla stesso Cura Italia e con il reddito di cittadinanza. La domanda si presenta all’INPS, come le altre richieste dil bonus Covid-19 da 600 euro. Mancano però le istruzioni operative dell’Istituto di previdenza, che evidentemente deve ora aggiornare la piattaforma per integrare queste nuove categorie di lavoratori tra quelle disponibili.
Sottolineiamo che lo stesso decreto ministeriale che ha ulteriormente definito la platea dei beneficiari dell’indennizzo ha anche stanziato ulteriori risorse per il bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle casse private, portando a 280 milioni le risorse totali dedicate, sempre attingendo dal fondo di ultima istanza. Si tratta di 80 milioni in più rispetto ai 200 precedentemente stanziati con il decreto ministeriale del 28 marzo scorso, e consentono alle casse previdenziali dei professionisti di pagare il bonus a tutti coloro che lo hanno richiesto.