L’esonero contributivo sulle assunzioni agevolate dei giovani si applica fino ai 35 anni di età per i rapporti di lavoro che si sono instaurati nel 2018, 2019 e 2020, mentre (a legislazione vigente) il paletto scende a 30 anni dal 2021: è una delle precisazioni contenute nella circolare INPS che contiene tutti i dettagli applicativi su queste assunzioni in seguito all’intervento di armonizzazione legislativa intervenuto con la manovra 2020.
Negli anni scorsi si erano succedute una serie di diverse norme su questa formule di assunzioni agevolate, poi confluite in un unico intervento (articolo 1, comma 10, legge 160/2019) a cui si riferisce appunto la circolare INPS (57/2020). Si tratta dello sgravio al 50%, con un tetto di 3mila annui su base annua, che si applica per tre anni dall’assunzione.
L’esonero è al 100% se l’assunzione avviene entro sei mesi dal titolo di studio e riguarda giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
=> Assunzioni agevolate: regole e incentivi 2020
L’agevolazione è strutturale ma con la modulazione sopra descritta, per cui si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di operai, impiegati e quadri fino a 35 anni di età effettuate entro quest’anno, mentre dal prossimo il requisito diventa più stringente.
L’incentivo è utilizzabile dai datori i lavoro privati (non solo dalle imprese), compresi enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici, enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato e iscritte nel registro delle persone giuridiche, aziende speciali costituite anche in consorzio, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, enti ecclesiastici. Sono invece esclusi gli enti pubblici.
Il contratto può riguardare sia una nuova assunzione sia una trasformazione di un precedente contratto a termine (su quest’ultimo tema, la circolare fornisce una serie di chiarimenti su situazioni specifiche). Si applica ai contratti in somministrazione e ai soci lavoratori delle cooperative (sempre se assunti a tempo indeterminato). Sono esclusi i contratti intermittenti, l’apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Il lavoratore non deve aver mai avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se non quelli esclusi dal beneficio.
Restano tutte le regole previste dalla circolare INPS 40/2018 sui requisiti per l’esonero contributivo (diritti di precedenza, riorganizzazioni aziendali, regolarità contributiva, rispetto dei contratti e via dicendo) e sulla compatibilità o meno con altri incentivi. La circolare specifica infine le procedure per i datori di lavoro per comunicazioni e procedure INPS.