Lo stop al pagamento delle ritenute d’acconto sui redditi dei lavoratori autonomi è prorogata fino al 31 maggio, resta il paletto dei ricavi che non possono essere superiori a 400mila euro annui già previsto dal Cura Italia, con la differenza che, appunto, i versamenti sono sospesi per altri due mesi. Le istruzioni operative sull’agevolazione fiscale contenuta nell’articolo 19 del dl 23/2020, il decreto Liquidità imprese per l’emergenza Coronavirus, sono dettagliate nella circolare applicativa delle Entrate 9/2020.
=> Decreto Liquidità Imprese: le misure fiscali
La norma, lo ricordiamo, dispone la sospensione del pagamento delle ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti fra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 su redditi da lavoro autonomo e provvigioni relative a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Ci sono tre paletti: il contribuente non deve avere ricavi o compensi superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso allo scorso 17 marzo, deve avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, e non deve aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Non rilevano, ai fin del tetto di 400mila euro, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
Il contribuente che ha tutti questi requisiti può decidere di incassare i compensi relativi al periodo compreso fra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 senza che vengano applicate le ritenute. Attenzione: la legge parla di compensi “percepiti” in questo periodo, e la circolare delle Entrate specifica a sua volta che la percezione di questi redditi deve avvenire nel periodo sopra indicato. Quindi, la sospensione dalla ritenute può essere applicata ai compensi che vengono effettivamente incassati fra il 17 marzo e il 31 maggio (non rilevando invece la semplice competenza).
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della norma contenuta nell’articolo 19 del dl 23/2020. E sono poi tenuti a versare l’importo corrispondente entro il 31 luglio 2020, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In pratica, sottolinea il fisco, la norma proroga quanto già previsto dal Cura Italia (comma 7, articolo 62, dl 18/2020), che prevedeva lo stop solo delle ritenute della seconda metà di marzo, con pagamento a fine maggio. Ora invece, come detto, la sospensione opera per le ritenute relative ai compensi dal 17 marzo al 31 maggio, con pagamento a fine luglio.
Dal punto di vista operativo (compilazione fattura e adempimenti vari) valgono tutte le indicazioni già fornite con la circolare 8/2020. Quindi, il contribuente che si avvale di questa proroga non segna la ritenuta d’acconto in fattura (analogica o elettronica). Se emette la fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non valorizza con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non compila il blocco “DatiRitenuta“.
Il versamento delle ritenute non effettuate in considerazione della proroga andrà effettuato, come detto entro il 31 luglio, utilizzando il modello F24 indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.