Nuove agevolazioni fiscali e contributive per imprese e Partite IVA con il Decreto Liquidità: come previsto, sono sospesi tutti gli adempimenti di aprile e maggio: spettano a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato per il Coronavirus.
C’è però una modulazione in base alle dimensioni del business. Il riferimento è l’articolo 18 del dl 23/2020, in vigore dal 9 aprile.
La sospensione riguarda IVA, ritenute fiscali sul lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973) anche relative all’addizionale regionale e comunale, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, di aprile e maggio.
Questi versamenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di interessi o sanzioni, è possibile rateizzarli fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Imprese e Partite IVA con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% sia in marzo sia in aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta. Coloro che invece hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, per avere diritto alle agevolazioni devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi per il Coronavirus, sempre nei mesi di marzo e aprile, pari almeno al 50%.
Attenzione: per le imprese e le Partite IVA con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi. Resta invece il paletto relativa alla perdita di fatturato (o dei compensi), che deve essere pari al 33% in marzo e aprile 2020. In pratica, per queste imprese, valgono le stesse regole previste per le altre attività in materia di ritenute fiscali sul lavoro e contributi, mentre per quanto riguarda la proroga IVA il diritto spetta se c’è stato il calo di volume d’affari del 33%, qualunque sia il livello di fatturato.
Le agevolazioni si applicano anche a coloro che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
La sospensione da ritenute fiscali e contributi previdenziali vale anche per enti non commerciali, compresi terzo settore e e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Le imprese del turismo e tutti i soggetti per i quali erano già state disposte proroghe fiscali relative ai mesi di marzo e aprile dai precedenti decreti del Governo (il dl 9/2020 e il dl 18/2020) continuano ad applicare le regole precedenti. Quindi, pagheranno l’IVA di marzo, le tasse sul lavoro e i contributi di marzo e aprile entro il 31 maggio (sempre con la possibilità di dividerli in cinque rate). Per quanto riguarda invece l’IVA di aprile e le ritenute e i contributi di maggio, valgono le stesse regole previste per le altre imprese (quindi, si applicano i paletti relativi al fatturato e alla perdita dei ricavi, e la scadenza è il 30 giugno).
Si tratta di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, e tutte le altre attività elencate nell’articolo 61, comma 2, del dl 18/2020 (fra cui cinema, teatri, società sportive, ricevitorie, corsi, fiere ed eventi, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, asili, assistenza sociale anziani, specifiche categorie di servizi di trasporto). Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali il Cura Italia aveva già sospeso anche i versamenti di maggio, dovranno saldare i relativi versamenti entro al fine di giugno.