Come prevedibile, con messaggio 1516/2020 l’INPS chiarisce che la proroga al 13 aprile del lockdown comporta anche un analogo slittamento dei termini per utilizzare il congedo parentale straordinario per Coronavirus introdotto dal Cura Italia: i 15 giorni che i genitori possono utilizzare cumulativamente per stare a casa con i figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole sono ancora utilizzabili.
Non solo: l’INPS chiarisce anche un altro elemento, rispondendo a un dubbio di molti utenti, sottolineando che i 15 giorni si intendono per nucleo familiare e non per ogni figlio fino a 12 anni.
Come noto, l’articolo 23 del Cura Italia (dl 18/2020) ha istituito un nuovo congedo parentale, aggiuntivo rispetto a quello ordinario (quindi utilizzabile anche da parte di genitori che abbiano eventualmente giù esaurito il periodo di congedo parentale normalmente previsto).
Dura in tutto 15 giorni, vale a partire dallo scorso 5 marzo e per tutto il periodo di chiusura delle scuole.
Inizialmente il Governo aveva disposto che le attività didattiche in aula restassero chiuse fino al 3 aprile, mentre ora il lockdown per il Coronavirus (non solo delle scuole) è esteso fino al 13 aprile (in base al dpcm 1 aprile). Pertanto, specifica l’INPS:
sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo.
Di conseguenza, si può affermare che, nel caso (probabile) che il Governo allunghi ulteriormente il periodo di chiusura delle scuole, si prolunghi anche la possibilità di chiedere il congedo parentale.
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Il congedo può essere richiesto da genitori di figli fino a 12 anni, che possono suddividerselo come vogliono: può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi.
Attenzione: i due genitori non possono però stare a casa negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare. Quest’ultimo è un chiarimento che risponde ai dubbi relativi alla possibilità di chiedere 15 giorni per ogni figlio.
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L’INPS ricorda infine che la fruizione del congedo è «subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».
L’indennità (pari al 50% della retribuzione) spetta a lavoratori dipendenti, agli iscritti alla gestione separata e agli autonomi iscritti all’INPS. Per i dipendenti del privato, i 15 giorni sono fruibili anche non consecutivamente ma non sono frazionabili a ore, la domanda si presenta al datore di lavoro (nel caso dei lavori dipendenti) e all’INPS, utilizzando la procedura online.