Ai lavoratori che nel mese di marzo si sono recati fisicamente in sede (ufficio, negozio, fabbrica o comunque sul posto di lavoro) arriverà un bonus di 100 euro, che le imprese devono automaticamente pagare. Il parametro per calcolare l’indennizzo Coronavirus si basa sulle giornate lavorative previste dal contratto di lavoro: questa precisazione, e in generale tutti i chiarimenti applicativi sono contenuti nella circolare delle Entrate 8/2020.
Requisiti Bonus
La norma primaria con i requisiti è invece l’articolo 63 del decreto Cura Italia (dl 18/2020), in base alla quale:
ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Importante: nei 40mila euro lordi di reddito massimo previsti per il diritto al bonus, è compreso solo «il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva». Quindi, l’eventuale premio di risultato (al quale si applica l’imposta sostitutiva) non rileva ai fini del tetto di reddito. Se il dipendente nel 2019 lavorava per un’altra azienda, deve rilasciare al nuovo datore di lavoro un’autocertificazione per attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Il bonus spetta anche al lavoratore che è in servizio esterno presso clienti o in trasferta o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria. Non spetta, invece, a chi è in smart working.
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Calcolo Bonus
Per la determinazione dell’importo del bonus spettante, spiega il Fisco, si procede con il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Esempio: contratto di 40 ore settimanali, intero mese lavorato per metà (20 ore) in ufficio e per metà in smart working, bonus di 50 euro.
Non rilevano le giornate di ferie, malattia, congedo. Quindi, se un lavoratore ha lavorato in sede ma ha preso due giorni di ferie, avrà comunque il bonus pieno. E non rileva che il contratto sia part-time o full-time: si applica il bonus in relazione al lavoro in sede svolto rispetto all’orario previsto dal proprio contratto.
Se il rapporto di lavoro cessa nel mese di marzo, al dipendente spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede, calcolati come sopra spiegato.
La ratio della norma, spiega l’Agenzia delle Entrate, «persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto», quindi il premio è riconosciuto anche «a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa».
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Pagamento Bonus
Per quanto riguarda il mese in cui verrà pagato il bonus, non è certo che lo si riceva con la busta paga di aprile. La norma (comma 2 articolo 639) prevede che i datori debbano riconoscere i 100 euro:
«in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».
Quindi, spiega il Fisco, «il bonus non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020». Deve naturalmente essere rispettato il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Credito d’imposta
Il recupero del credito d’imposta da parte del datore di lavoro avviene in compensazione, mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Codici tributo:
- modello F24, codice tributo “1699”;
- modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):codice, “169E”.
In entrambi i casi, la denominazione è “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020“.