Vorrei sapere se l’adozione da parte del datore di lavoro della Cassa Integrazione per COVID-19 interrompe lo stato di malattia agli effetti retributivi e contributivi. E se ci si ammala durante la cig?
Nel caso in cui il lavoratore si ammali nel corso della cassa integrazione prevale il trattamento di cig, che dunque continua a essere versato con tutte le regole che ne conseguono dal punto di vista contributivo. In questo caso, il lavoratore non è tenuto a comunicare la malattia, proprio perché non cambia nulla sulla sua situazione retributiva e contributiva.
Il riferimento legislativo è l’articolo 3, comma 7, del dlgs 148/2015, in base al quale «il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista».
Questa norma è anche richiamata nella circolare INPS 47/2020, che fornisce le istruzioni operative per le varie forme di cig previste con causale Covid-19.
Può invece essere diverso il caso in cui un lavoratore sia già in malattia nel momento in cui l’azienda decide la cassa integrazione. Se la cassa integrazione è a zero ore e riguarda l’intero reparto, continua a prevalere la cassa integrazione. In altri termini, se l’azienda chiude un reparto cessandone l’attività per un determinato periodo, il provvedimento di cig riguarderà anche eventuali lavoratori in malattia.
Se invece, la cassa integrazione non riguarda tutti i dipendenti (di un reparto, di un ufficio, di un’unità produttiva), oppure se non è a zero ore (si lavora con orario ridotto), prevale la malattia. Le regole precise sono contenute nella circolare INPS 197/2015.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz