Tratto dallo speciale:

Cassa integrazione: guida alla domanda e tempi di pagamento

di Barbara Weisz

31 Marzo 2020 15:42

logo PMI+ logo PMI+
Guida per i datori di lavoro che chiedono la cassa integrazione: le regole cambiano a seconda della tipologia di cig (ordinaria, in deroga, Fis, enti bilaterali, agricoltura): accordo con l'ABI per tempi di pagamento veloci.

Cassa integrazione ordinaria, anche per le imprese che hanno già in corso la cig straordinaria, Fis (fondo integrazione salariale), cassa integrazione in deroga: tutte le indicazioni operative per attivare i diversi strumenti di cig introdotti dal Cura Italia (dl 18/2020) per l’emergenza Coronavirus sono contenute nella circolare INPS 47/2020.

In tutti i casi ci sono nove settimane di integrazione salariale, utilizzabili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e sono semplificate le procedure per  la consultazione sindacale e la domanda, che comunque segue un iter preciso (l’azienda deve chiedere e ottenere la cassa integrazione). I lavoratori per i quali si chiede la cig dovevano essere già assunti al 23 febbraio 2020. Nel frattempo, il Governo ha firmato una convenzione con le banche che consente di effettuare in tempi brevi i pagamenti ai lavoratori (con la cig che di fatto viene anticipata dal sistema bancario). Vediamo tutto.

Cig ordinaria

Sono nove settimane di cig ordinaria per i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riferimento è l’articolo 19 del Cura Italia.  Se c’è stato un trasferimento di ramo d’azienda, deve essere precedente al 23 febbraio la data di assunzione nell’azienda cedente. Ecco le imprese che hanno diritto alla cig ordinaria:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

C’è un precisazione importante relativa alle ferie pregresse: in genere, a meno che la cassa integrazione non sia a zero ore, il lavoratore ha diritto a smaltire le ferie pregresse prima di entrare in cassa integrazione. In questo caso, invece, come chiarito con il messaggio INPS 3777/2019, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

Altra precisazione: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Altre facilitazioni e semplificazioni rispetto alla cig ordinaria:

  • non si paga il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.
  • La cig per Covid 19 non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile.
  • Non si applicano il limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti (articolo 4 dlgs 148/2015), e quello di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
  • Non è necessario che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva: devono però essere dipendenti dal 23 febbraio 2020.
  • Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori: non è quindi necessario allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del Dm 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
  • Semplificate le procedure di consultazione sindacale: l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Non è necessario comunicare all’INPS l’avvenuta procedura sindacale all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario.

In pratica, possono chiedere la cig ordinaria per Covid 19 anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra, e i periodi autorizzati con questa causale sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

Quando si presenta la domanda

Le aziende devono presentare la domanda all’INPS con causale “COVID-19 nazionale” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Attenzione: se la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è iniziata nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS 1321/2020), i quattro mesi coincidono con la predetta data di pubblicazione. Quindi, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Esempi

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

Pagamento

L’INPS assicura che l’istruttoria delle domande sarà molto veloce. Sottolineiamo a questo proposito che è stata firmata una convenzione al Ministero del Lavoro fra ABI (banche italiane), imprese e sindacati, per velocizzare i pagamenti, favorendo contemporaneamente la gestione delle pratiche in remoto. E’ difficile prevede con precisione quando di fatto arriveranno gli assegni pagati dall’INPS ai lavoratori che vengono messi in cig in questi giorni, in ogni caso sembra molto probabile che arrivino fra aprile e maggio. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha dichiarato in un’intervista a Radio24 che i primi assegni verranno pagati prima di Pasqua.

Come è noto, la cig in genere può essere anticipata dall’azienda, oppure pagata direttamente dall’INPS. In questo caso (cig per Coronavirus), resta inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, c’è sempre la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. Le aziende possono chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Importante: le aziende che si trovano nelle zone rosse che erano state individuate prima del blocco totale dell’intera Italia, e per le quali erano già state previste 4 settimane di cassa integrazione, possono sommare i due ammortizzatori: in totale, hanno quindi 13 settimane di cig. La circolare fornisce tutte le istruzioni operative.

Aziende in cig straordinaria

E’ un capitolo a parte della circolare, riguarda le imprese che al 23 febbraio scorso avevano già in corso trattamenti di cassa integrazione straordinaria. In estrema sintesi, possono trasformare la cig straordinaria in cig ordinaria con causale Coronvirua oppure in cig in deroga. Questi strumenti, quindi, sospendono e sostituiscono il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso. La domanda va presentata al ministero, utilizzando il canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS dello stesso dicastero del Lavoro. Saranno considerate valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Fondo di integrazione salariale

Possono richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) i datori di lavoro iscritti al predetto FIS con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della cig ordinaria o straordinaria (Titolo I del dlgs 148/2015) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi.

Anche qui ci sono una serie di facilitazioni e semplificazioni: per esempio, non si applica il tetto di quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. E nemmeno quello delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.

Le aziende con più di 15 dipendenti possono sempre anticipare la prestazione, ma in via eccezionale in questo caso c’è anche la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Pagamento diretto anche per le imprese fra 5 e 15 dipendenti.

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

Fondi bilaterali

Le aziende iscritte ai fondi bilaterali presentano la domanda a questi ultimi. Ci sono regole semplificate, ben dettagliate nella circolare. Nei casi in cui è necessario l’accordo sindacale, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’INPS. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata.

Settore agricolo

Ha regole specifiche. Molto in sintesi, la cig con causale Coronavirus rientra nella fattispecie prevista per la concessione dell CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. E’ stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”. Anche qui, la circolare fornisce tutti i dettagli su regole e presentazione delle domande.

Cig in deroga

Nove settimane di cig richiedibili dai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore (anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti), per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Rientrano, ad esempio, in questa fattispecie le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti.

Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Il trattamento è riconosciuto anche ai lavoratori intermittenti. In tutti i casi, come per gli altri trattamenti di cig da Coronavirus, il contratto di lavoro doveva essere già attivo allo scorso 23 febbraio.

I datori di lavoro che hanno fino a 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo sindacale. Per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Valgono le semplificazioni procedurali sopra esposte per la cig ordinria.

Ai lavoratori spettano contribuzione figurativa (come per tutti gli altri trattamenti di cassa integrazione) e gli eventuali oneri accessori (come gli ANF).

Le domande si presentano alla Regione o provincia autonoma, che poi provvede alle comunicazioni con l’INPS. Ci sono regole particolari per la cig in deroga delle imprese con sedi in più di cinque regioni: in questo caso, la cig viene concessa direttamente dal ministero del Lavoro, e l’azienda dopo avere ottenuto il relativo provvedimento presenta la domanda all’INPS, sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione.