I parasubordinati rientrano nel blocco dei licenziamenti? E gli agenti di commercio? Quali tipologie di contratto rientrano nel divieto? Chi era stato licenziato e ha fatto domanda di DIS-COLL vedrà la richiesta di sussidio respinta?
I lavoratori parasubordinati non rientrano nel blocco dei licenziamenti, perché la legge fa esplicito riferimento alle interruzioni per giustificato motivo oggettivo, che tendenzialmente riguardano solo i lavoratori dipendenti.
Il divieto di licenziare nel corso dell’emergenza Coronavirus è stato inizialmente previsto dal decreto Cura Italia (articolo 46 dl 18/2020), che ha blocca le procedure previste dagli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991 (i licenziamenti collettivi nelle imprese con più di 15 dipendenti ) e tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo da parte dei datori di lavoro privati, indipendentemente dal numero di occupati. Quindi, per riassumere, direi che la norma riguarda i licenziamenti collettivi e tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (sono i licenziamenti per motivi economici). Si tratta di fattispecie di licenziamenti riconducibili ai rapporti di lavoro subordinato, non ai contratti parasubordinati (che in genere sono risolvibili con più facilità).
Nel frattempo sono intervenute le successive proroghe nei diversi provvedimenti economici del Governo, fino all’ultimo termine per il blocco fissato al 31 marzo 2021.
=> Disoccupati e indennità Covid-19
Per quanto riguarda la DIS-COLL, invece, il diritto alla prestazione di disoccupazione resta garantito, anzi ci sono delle agevolazioni, per cui ad esempio ci sono 128 giorni (e non più 68) per presentare la domanda (dal momento del licenziamento). Le disposizioni sull’indennità che spetta ai parasubordinati sono contenute nell’articolo 33 del Cura Italia (dl 18/2020).
Nel 2021, segnaliamo anche il nuovo ammortizzatore ISCRO per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, previsto dalla Legge di Bilancio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz