Vorrei sapere se l’assegno ordinario del fondo di integrazione salariale è assimilabile al reddito da lavoro dipendente con conseguente beneficio fiscale in busta paga della detrazione prevista per i redditi di cui sopra.
L’assegno ordinario di integrazione salariale pagato dal FIS, fondo di integrazione salariale, è una prestazione economica assimilabile, dal punto di vista fiscale, al reddito da lavoro dipendente. E si applicano quindi le relative detrazioni in busta paga.
Per intenderci, al lavoratore che percepisce questo trattamento spetta il cosiddetto bonus Renzi. Che viene applicato direttamente in busta paga, se il trattamento è anticipato dall’azienda, oppure trattenuto dal’INPS, che nel caso di pagamento diretto funziona come sostituto d’imposta.
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Il riferimento normativo per il trattamento del FIS è l’articolo 31 del dlgs 148/2015. Il comma 7 di questa norma prevede che all’assegno di integrazione salariale si applichino, per quanto compatibili, le regole previste per la cassa integrazione. Che, in base a quanto previsto dal testo unico imposte sui redditi (Dpr 917/1986, articolo 6, comma 2) è un reddito della stessa categoria di quello perduto, di conseguenza è assimilabile al reddito da lavoro dipendente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz