Rinvio di scadenze e adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti: lo prevede l’articolo 113 del Decreto Cura Italia.
In particolare, viene disposta la proroga al 30 giugno 2020 per le scadenze del 30 aprile, tra cui anche la presentazione della dichiarazione ambientale MUD di cui alla legge 70 del 1994.
=> MUD digitale: servizi per imprese
Restano comunque esonerati i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione i seguenti soggetti:
- imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’ art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
La proroga riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate) ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto 120/2014.
Tra le imprese interessate, anche quelle iscritte alla categoria 2 bis dell’Albo, che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (o pericolosi entro 30 kg/litri/ giorno), ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), tenute a corrispondere ogni anno un contributo di 50 euro.