Online nuove indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (concesso anche ai datori di lavoro iscritti al FIS con più di 5 dipendenti.) disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), per le quali è stata rilasciata la causale “COVID-19 nazionale”. Sono contenute nel Messaggio INPS n.1321 del 23 marzo 2020.
Tempistiche
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e assegno ordinario dovute all’emergenza Coronavirus devono essere inviate telematicamente entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020).
- Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività iniziati nel periodo 23 febbraio-23 marzo, tale periodo è neutralizzato ai fini della decorrenza del termine di presentazione delle domande.
- Per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dal 24 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie (a partire dalla data di inizio dell’evento).
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Presentazione domande
La procedura per inoltrare la domanda è disponibile sul portale INPS, alla sezione Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è disponibile anche tra i “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Al momento dell’inserimento della scheda causale si indica “COVID-19 nazionale”. In questo modo non sarà necessario allegare nessuna documentazione particolare eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari.
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Regole con causale COVID-19
- Le domande possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
- il periodo non è conteggiato ai fini del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
- per i lavoratori non viene valutata l’anzianità lavorativa, ma devono risultare in forza presso l’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
- non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei beneficiari della prestazione;
- il termine le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività, fermo restando che per gli eventi ricadenti nel periodo neutralizzato il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio;
- non è dovuto il contributo addizionale.
I datori di lavoro che hanno in corso un’autorizzazione di CIGO o assegno ordinario, o hanno presentato domanda di CIGO/assegno non ancora autorizzata con altra causale (es.: crisi, calo di commesse, etc.), se ne hanno i requisiti possono ripresentare domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati od oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o domande per i periodi sovrapposti.