L’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le procedure per chiedere la cassa integrazione prevista dal decreto Cura Italia, che si richiede con consuete modalità. Nel frattempo, fornisce le prime indicazioni con messaggio 1287/2020. Riguardano in particolare cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza Covid – 19. Il riferimento sono gli articoli da 19 a 22 del dl 18/2020.
Molto in sintesi, ci sono tipologie di imprese con diritto alla cig ordinaria (o all’assegno ordinario), e altre che invece possono ricorrere alla cassa integrazione in deroga. La cig può durare al massimo nove settimane per un periodo decorrente tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020.
Cassa integrazione ordinaria
Possono fare domanda di Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” le imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, appartenenti ai seguenti settori:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Ci sono una serie di precisazioni importanti per le aziende che hanno giù in corso trattamenti di cig:
- possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
- Le imprese che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospenderlo e accedere alla cassa integrazione ordinaria, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie: la cassa integrazione ordinaria concessa in questo caso si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
Per quanto riguarda infine le imprese non comprese nella cigo, perché non appartenenti ai settore sopra elencati, possono richiedere la cassa integrazione in deroga (le modalità e le regole sono elencate nei successivi capitoli).
Per tutti i trattamenti fin qui esposti, oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Assegno ordinario
Riguarda la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. Quindi:
- Fondo di integrazione salariale: lavoratori dipendenti, anche se assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti. I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività. Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.
- Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente online sul sito INPS, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti“, alla voce “Servizi per aziende e consulenti“, opzione “CIG e Fondi di solidarietà“, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale“. Anche in questo caso, non è necessario allegare scheda causale o documentazione probatoria.
Precisazioni importanti sulla presentazione delle domande:
- nei casi in cui l’accesso alla prestazione sia subordinato a procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.
Come per la cigo, le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Infine, anche qui è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Semplificazioni e agevolazioni
Per i trattamenti fin qui esposti (quindi sia per la cig ordinaria sia per l’assegno ordinario), si applicano le seguenti semplificazioni e agevolazioni:
- le aziende non devono fornire alcuna prova su transitorietà dell’evento e ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Quindi, non è necessario allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti: 52 settimane nel biennio mobile, 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile, 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Cassa integrazione in deroga
Il decreto prevede nove settimane di cig in deroga per tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.
In pratica la cig in deroga può essere chiesta da tutti i datori di lavoro che non sono compresi nelle forme precedentemente illustrate di cig ordinario o assegno ordinario. Fanno eccezione solo i datori di lavoro domestico.
Attenzione: anche la cig in deroga riguarda solo lavoratori che erano già assunti allo scorso 23 febbraio 2020.
Importante: l’INPS questa prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa” precedente all’estensione dell’emergenza a tutto il territorio nazionale.
Sono riconosciuti i contributi figurativi e gli oneri accessori (assegni nucleo familiare). Per i lavoratori agricoli, la cig in deroga è equiparata a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Importante: per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti è necessario l’accordo sindacale (concluso anche in via telematica). Per le piccole imprese fino a 5 dipendenti, invece, non è necessario l’accordo.
Anche per la cig in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale, la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
La domanda si presenta alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e inviano poi i dati all’INPS.
La cig in deroga prevede esclusivamente la modalità di pagamento diretto, il datore di lavoro deve inoltrare il modello “SR 41”.