Premesso che il testo del DL non specifica alcuna incompatibilità tra congedo e lavoro agile, la Relazione illustrativa riporta all’art. 23 che la fruizione del congedo è riconosciuta a condizione che non vi sia altro genitore che usufruisca di lavoro agile. Tali parole non sono indicate nel testo definitivo: quanto vincolante è la relazione illustrativa?
In effetti, la relazione illustrativa fa riferimento allo smart working, come lei molto attentamente ha rilevato. Il testo della legge, però, non prevede in alcun modo questa preclusione. L’articolo 23, comma 4, condiziona il diritto al congedo al fatto «che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore».
Non mi pare che nessuna di queste fattispecie possa in alcun modo ricondursi al lavoro agile, che è semplicemente una peculiare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.
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Fra l’altro, sui congedi parentali da Coronavirus sono già uscite anche le istruzioni INPS, che a loro volta non contengono alcun riferimento allo smart working. Mentre, nel rispetto della norma primaria, limitano l’accesso ai nuclei in cui nessuno dei genitori sia disoccupato, inoccupato o percettore i strumenti di sostegno al reddito.
Se i genitori sono entrambi lavoratori attivi hanno diritto al congedo straordinario, sia nel caso in cui si rechino fisicamente al lavoro sia che lavorino in modalità agile. Fra l’altro, essendo in questo periodo la grande maggioranza dei lavoratori italiani in smart working, l’eventuale limitazione sarebbe molto rilevante.
In ogni caso, le confermo che la relazione illustrativa non ha nessun valore vincolante: fa testo esclusivamente la norma.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz