Il datore di lavoro può unilateralmente mettere in ferie i dipendenti per affrontare l’emergenza Coronavirus: anzi, nei casi in cui non è possibile lo smart working, si tratta di una scelta consigliata (pur se non vi sono obblighi in tal senso), effettuando tutte le comunicazioni in modo corretto: sono i chiarimenti che arrivano dai Consulenti del Lavoro (circolare 5/2020), che analizzano il decreto 8 marzo sull’emergenza Coronavirus (le cui misure sono in parte estese a tutta Italia dal decreto 9 marzo) fornendo indicazioni applicative e tutti i riferimenti di legge.
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Nessun obbligo di ferie
Innanzitutto, cosa dice il nuovo decreto? La formulazione e l’assenza di previsioni sanzionatorie per eventuali violazioni non configurano alcun obbligo in questo senso.
«si raccomanda, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)», che riguarda appunto lo smart working.
«Il legislatore – si legge nella circolare dei CdL – dimostra soltanto la conferma della propria preoccupazione rispetto allo spostamento delle persone nell’area oggetto della prescrizione e “caldeggia”, ove possibile, il ricorso agli istituti suggeriti». Questa dunque la ratio della norma.
La precisazione è importante perché il decreto sul Coronavirus prevede che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento sia punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (fino a tre mesi di carcere e 206 euro di multa).
Possibilità di ferie forzate
Per quanto riguarda l’unilateralità con cui il datore di lavoro può decidere le ferie, invece, il decreto si riferisce al codice civile, che all’articolo 2109 prevede che il lavoratore ha diritto alla ferie, «nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro».
Soprattutto per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità, il datore di lavoro può dunque chiedere di utilizzare tutte le ferie che a disposizione.
La nota dei Consulenti del Lavoro citano anche un orientamento giurisprudenziale ( ex multiis Sent. Cass. Civ. n. 21918/2014) secondo cui secondo cui:
fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, ai sensi dell’art. 2.109 c.c. l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.
Viene anche fornita una bozza di comunicazione con la quale comunicare la decisione.
Se il lavoratore è fisicamente in azienda, si può consegnare la comunicazione a mano, con firma per accettazione, se invece il lavoratore è a casa la comunicazione può essere inviata via mail, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ricordiamo che il decreto stimola anche, sempre dove possibile, il ricorso al lavoro agile. Che però, ricorda la circolare, non è applicabile a molte tipologie di attività (ad esempio, lavoratori coinvolti nei cicli produttivi di lavorazioni industriali, operatori di vendita al dettaglio degli esercizi commerciali).