Precisazione importante sull’applicazione delle direttive nel decreto 4 marzo 2020: presso scuole e università, ad essere sospese fino al 15 marzi sono esclusivamente le attività didattiche. Nelle zone rosse, invece, le scuole sono proprio chiuse.
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Tecnicamente, il Dpcm sospende i servizi educativi per l’infanzia e «le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani».
Il personale della scuola che si occupa di altre attività (amministrazione, personale tecnico, dirigenza) non è coinvolto dalla direttiva.
La sospensione delle attività didattiche, così come formulata, non esclude del tutto nemmeno la possibilità che il corpo docenti possa recarsi invece al lavoro. Ad esempio, per stabilire misure che possano rispondere all’esigenza di salvaguardare il diritto allo studio e a portare a termine correttamente l’anno scolastico o i corsi pur in questa situazione di emergenza.
Sottolineiamo che le regole appena descritte riguardano il provvedimento sulla chiusura delle scuole in tutta Italia, gli istituti che si trovano nella zona rossa restano invece tassativamente chiusi.
Il chiarimento è fornito dallo stesso ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle FAQ (risposte alle domande più frequenti).
La chiusura delle scuole in zona rossa «comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni». IN questo caso, non bisogna quindi giustificare l’assenza (essendo anzi vietato recarsi a scuola), ma non sono previste «decurtazione economica o richieste di recupero».
La sospensione delle attività didattiche, invece, «comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate».
Sottolineiamo che sono esclusi dalla sospensione «i corsi post-universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, le attività delle scuole die ministeri dell’Interno e della Difesa».
Il Dpcm prevede poi che si possono svolgere attività formative a distanza. Vanno in questo senso le dichiarazioni rilasciate dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: «mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti».
In questo senso, insomma, si potrebbe prevede un impegno dei dirigenti scolastici e del corpo docente, sempre nel rispetto di tutte le direttive che in questi giorni si susseguono per fronteggiare l’emergenza coronavirus (e che impongono precise regole di comportamento anche nei luoghi di lavoro). Sottolineiamo che il ministero ha predisposto un apposito sito internet, attualmente in progress, che fornisce agli istituti materiali e indicazioni per predisporre servizi di didattica in remoto.