Cumulabilità credito d’imposta beni strumentali

Risposta di Barbara Weisz

4 Marzo 2020 16:08

Massimo chiede:

Ho un dubbio in merito alla cumulabilità del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con altri crediti d’imposta.
Il credito d’imposta Mezzogiorno è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi a beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento (Circolare AE n. 12/E del 13/04/2017).
Il superammortamento e l’iperammortamento erano cumulabili con altre misure di favore (Circolare AE n. 12/E del 30/03/2017, paragrafi 5.4 e 6.4).
Tuttavia la trasformazione dell’iperammortamento in credito d’imposta non ritengo che comporti automaticamente la cumulabilità. Si tratta infatti di una nuova agevolazione, introdotta con la manovra 2020, per la quale occorre attendere, a mio giudizio, eventuali chiarimenti.

Sono d’accordo con lei sul fatto che la norma inserita nella manovra 2020 introduce con il credito d’imposta un’agevolazione sostanzialmente diversa rispetto ai precedenti ammortamenti, dunque non si possono applicare le regole precedenti in mancanza di chiarimenti specifici. In realtà, però, l’aspetto relativo alla cumulabilità viene chiarito proprio dalla norma primaria.

Il comma 192 della legge 160/2019 prevede che il credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali Industria 4.0 sia cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi. La condizione è che il cumulo delle due agevolazioni non porti al superamento del costo sostenuto. Il calcolo deve tenere conto del fatto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, IRAP.

=> Industria 4.0: da super e iperammortamento a credito d'imposta

Naturalmente attendiamo i documenti di prassi che potrebbe inserire nuovi dettagli sulla cumulabilità con altre agevolazioni, ma in ogni caso la regola sopra citata rappresenta senz’altro la norma di riferimento.

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Risposta di Barbara Weisz