Rispondendo all’interpello n. 66/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di cui all’art. 1, nota 2-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), in caso di acquisto di una seconda pertinenza da accorpare ad una già acquistata in precedenza usufruendo degli stessi benefici tributari.
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Seconda pertinenza senza agevolazioni
In tale ipotesi, secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, per valutare l’applicabilità delle agevolazioni prima casa bisogna considerare la categoria catastale della pertinenza da acquistare.
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Questo perchè, nonostante le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, possano essere ricomprese nell’agevolazione prima casa, questo vale solo limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria.
Il benefico fiscale non può trovare applicazione in caso di un nuovo acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di un’altra già acquistata usufruendo dell’agevolazione prima casa, nemmeno nel caso di fusione delle pertinenze.