La fattura emessa nei confronti di associazioni riconosciute dal CONI è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo.
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A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 67/2020 riguardante il caso di una libera professionista in regime forfettario la cui attività esercitata ricomprende la conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari esercitata anche, in modo continuativo, nei confronti di un’associazione nazionale riconosciuta dal CONI, quale ente di promozione sportiva, la cui attività è di natura dilettantistica.
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Imposta di bollo e-fattura verso ASD e SSD
Il dubbio nasceva dal fatto che l’art. 27-bis, dell’allegato B, D.P.R. n. 642/1972, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che, relativamente all’emissione di fattura nei confronti di una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
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A fronte di tale disposizione normativa, il professionista forfettario è, quindi, il soggetto obbligato all’emissione della fattura anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’associazione. Per questo l’Agenzia ritiene che le fatture oggetto d’interpello rientrino nel campo applicativo dell’articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al dPR n. 642 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00.
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L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell’articolo 13, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione.