L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 71/2020, ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione dei cosiddetti “beni finiti” in Edilizia, per i quali è prevista l’applicazione delle aliquote IVA ridotte.
Beni finiti: come si individuano
Nel documento viene precisato che possono rientrare nella categoria dei “beni finiti”, diversi dalle materie prime e semilavorate:
- ringhiera per balcone completa di ogni elemento;
- ringhiera per recinzione completa di ogni elemento;
- tettoie per balconi e terrazze montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.
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Il tutto a patto che esse siano conformi ai requisiti previsti di individualità e autonomia funzionale, ovvero risultino sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
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Cessioni beni finiti: aliquote IVA
Le aliquote agevolate da applicare in caso di cessione di beni finiti sono le seguenti:
- 4% in caso di cessione per costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla “Legge Tupini” nonché delle costruzioni rurali;
- 10% in caso di realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies, tab. A parte III, D.P.R. n. 633/1972 (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero agevolati.