La guida al bonus facciate cita: “i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus”. Io vorrei sapere, se i lavori interessano meno del 10%, è possibile operare una ristrutturazione senza cappotto termico o sono obbligato alla sola pulitura e tinteggiatura? Nel mio caso si tratta di ristrutturare per riportare la pietra a vista.
In ogni caso lei può effettuare i lavori e fruire del bonus facciate, il punto riguarda eventualmente la necessità di rispettare o meno gli ulteriori requisiti (relativi alla trasmittanza termica) e previsti dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015, che scattano nei seguenti due casi:
- i lavori sono influenti dal punto di vista termico,
- i lavori interessano almeno il 10% della superficie lorda complessiva dell’edificio.
Ora, nel suo caso questo secondo punto non rileva (perché i lavori interessano meno del 10% della facciata). Non è chiarissimo se l’intervento coinvolga il cappotto termico. Si tratta di una questione tecnica da sottoporre ad esperti del settore edilizio.
=> Bonus facciate 2020: come funziona e come usarlo
In ogni caso, se l’intervento non riguarda il cappotto termico è agevolabile. Se è rilevante dal punto di vista termico deve rispettare gli ulteriori requisti previsti dal decreto ministeriale sopra citato.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz