Sono incinta e la mia azienda è il liquidazione. Vorrei sapere se dimettendomi avrei diritto alla maternità e poi alla NASpI. Operativamente devo fare la richiesta prima per la maternità obbligatoria e poi per la disoccupazione?
Innanzitutto, le confermo che le dimissioni della lavoratrice nel periodo della maternità danno diritto alla NASpI. In generale, il sussidio è riconosciuto solo in caso di perdita involontaria del lavoro, quindi per licenziamento, ma ci sono una serie di casi in cui invece ne hanno diritto anche coloro che hanno dato le dimissioni, fra i quali appunto è compresa l’ipotesi di dimissioni “durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio)”.
=> Dimissioni in maternità: NASpI e indennità
Lo sottolinea la circolare INPS 94/2015, che riguarda appunto la fruizione della NASpI.
Le dimissioni durante la maternità prevedono un iter diverso rispetto a quello della normale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (che si possono presentare utilizzando apposita procedura telematica). La lavoratrice che si dimette nel periodo tutelato dalla maternità, in base all’articolo 55 del dlgs 151/2001, deve far convalidare le dimissioni dalla direzione territoriale del lavoro competente. A questa convalida «è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
Quindi, solo dopo la convalida delle Dtl, le dimissioni diventeranno effettive e lei a quel punto potrà presentare la domanda di NASpI.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz