Rispondendo all’interpello n. 45/2020, analizzando il regime transitorio introdotto dal legislatore, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle perdite d’impresa, in caso di cessazione dell’attività, per i contribuenti che adottano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).
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Cessazione attività in regime di cassa: trattamento delle perdite
Il caso da cui trae spunto il chiarimento del Fisco riguardava un soggetto in contabilità semplificata che nel 2017 aveva realizzato una perdita, a causa dell’adozione obbligatoria del regime di cassa, come previsto dalla Legge n. 232/2016. Il soggetto era poi stato costretto a cessare l’attività nel successivo periodo d’imposta a causa del perdurare della crisi nel settore, realizzando un cospicuo reddito d’impresa con la vendita delle rimanenze di magazzino e delle attrezzature.
Nel frattempo l’articolo 1, commi da 23 a 26, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile da essi adottato, al fine di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti IRES.
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Il dubbio nasce proprio da qui: in base al regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata dettato dalla Legge di Bilancio 2019, il reddito di impresa prodotto dall’istante poteva essere ridotto del 40% al fine di utilizzare in compensazione parte della perdita realizzata l’anno precedente. L’applicazione letterale di tale norma avrebbe però rappresentato in questo caso una penalizzazione, lasciando in capo all’istante un notevole reddito imponibile, mentre la parte di perdita non compensata non sarebbe stata mai più utilizzabile, data la cessazione dell’attività.
L’istante chiedeva quindi la possibilità di dedurre integralmente nel periodo di imposta di cessazione dell’attività (2018) le perdite d’impresa riportate dal precedente periodo di imposta (2017), sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, generate proprio per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d’imposta 2017, in virtù dell’applicazione obbligatoria del regime di cassa. Le Entrate hanno appoggiato la soluzione proposta dall’istante.
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Nel rispondere, le Entrate hanno dapprima ricordato che i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 sono stati forniti dalla circolare n. 8/E/2019, dove al paragrafo 2.13 veniva specificato che le modifiche all’articolo 8 del TUIR determinano, con particolare riferimento alle imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR, la possibilità di scomputare le perdite d’impresa esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nella circolare si precisava che i contribuenti che hanno applicato il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con la Legge di Bilancio 2017, realizzando delle perdite d’impresa non compensate nel triennio 2018-2020, potessero procedere alla compensazione negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto (senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell’80%).
Tuttavia la fattispecie descritta dall’istante non ricade esattamente nella disciplina prevista dal legislatore, avendo cessato la sua attività nel corso del periodo d’imposta 2018.
Perciò, al fine di evitare un’ingiustificata penalizzazione nei confronti dei contribuenti che si trovino in situazioni come quella sopra descritta, le Entrate ammettono che nel periodo di imposta di cessazione dell’attività, le perdite d’impresa rinvenienti dal periodo di imposta antecedente, generate proprio per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze intale periodo d’imposta, in virtù dell’applicazione del regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata dalla Legge di Bilancio 2017, possano essere dedotte integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile.