Tratto dallo speciale:

Pensione inabilità amianto: domande entro marzo

di Anna Fabi

14 Febbraio 2020 10:30

Tempo fino a fine marzo per gli ammalati da amianto per presentare domanda di pensione speciale di inabilità: il decreto del Ministero del Lavoro.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34/2020 il decreto del Ministero del Lavoro che estende la pensione speciale di inabilità anche agli ammalati affetti da patologia asbesto-correlata. Le domande andranno presentate entro il 31 marzo 2020.

Il decreto rende ufficiale l’ampliamento del perimetro della pensione speciale di inabilità anche agli ex-lavoratori ammalati da amianto previsto dall’articolo 41-bis della legge numero 58/2019 di conversione del decreto legge 34/2019 (cd. Decreto Crescita), entrata in vigore il 30 giugno 2019, a patto che la patologia asbesto-correlata di cui sono affetti sia accertata e riconosciuta dall’INAIL.

=> Riforma Pensioni: bocciato il ricalcolo contributivo

Pensione di inabilità agli ammalati da amianto

La nuova disciplina va a modificare l’art. 1, co. 250 della legge 232/2016 con il quale era stata riconosciuta, a partire dal 2017, la pensione di inabilità ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da talune patologie asbesto correlate (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), aventi origine professionale, ovvero quale causa di servizio.

L’articolo 41-bis del Decreto Crescita estende il beneficio a tutti i lavoratori in servizio o cessati dall’attività al 30 giugno 2019, iscritti presso una delle citate gestioni previdenziali affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992.

Sono quindi compresi anche coloro che:

  • in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979, non possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
  • siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità in parola.

=> Licenziamento del dipendente inabile

Requisiti

Per questi lavoratori l’agevolazione consiste nel poter conseguire la pensione di inabilità ancorché non si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a condizione di avere 5 anni di contributi nella vita lavorativa, contro le normali condizioni di concessione della pensione di inabilità che richiedono l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa nonchè la presenza di almeno tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio.

La prestazione non è cumulabile con gli altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di amianto ed è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

Domande

Il beneficio va richiesto. Le domande di accesso al beneficio possono essere presentate per ciascun anno, entro il 31 marzo. L’accoglimento delle istanze è subordinato ad un vincolo di bilancio. Le risorse stanziate sono pari a 7,7 milioni di euro per il 2019, 13,1 milioni di euro per il 2020, 12,6 milioni di euro per il 2021, 12,3 milioni di euro per il 2022, 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, 11,1 milioni di euro per il 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. In caso di superamento, l’INPS differirà la prima decorrenza utile del beneficio.