Per calcolare i requisiti di accesso all’isopensione nel 2020 (nel caso di pensione anticipata) si deve applicare quanto previsto nel DL 28 gennaio 2019 n. 4, relativamente al blocco agli incrementi alla speranza di vita e alla finestra di uscita posticipata di 3 mesi?
La ringrazio molto per la domanda, che riguarda un risvolto applicativo delle novità previdenziali introdotte nel 2019. Chieda per sicurezza anche all’INPS, ma direi che in effetti lei ha diritto ad andare in pensione con le nuove regole.
L’articolo 15 del dl 4/2019 prevede, come lei giustamente rileva, la possibilità fino al 2026 di andare in pensione anticipata senza applicare gli scatti per le aspettative di vita applicando una finestra trimestrale.
=> Isopensione agevolata fino al 2020
Non ci sono disposizioni aggiuntive che escludono da questa regola i lavoratori che si sono ritirati con l’isopensione (che, lo ricordiamo, è una forma di esodo anticipato dal lavoro per raggiungere l’età pensionabile).
Nè trovo, nelle regole relative all’applicazione dell’isopensione (prevista dall’articolo 4 del dl 92/2012), norme che bloccano il requisito pensionistico ai lavoratori che hanno utilizzato questo scivolo.
Quindi, a mio avviso, lei applica la seguente regola: può andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (è il requisito per gli uomini, per le donne un anno di meno, quindi 41 anni e 10 mesi), senza applicare gli scatti alle speranze di vita (bloccati fino al 2026).
Per la decorrenza della pensione, però, deve attendere la finestra trimestrale.
Ci potrebbe essere un problema interpretativo relativo al diritto, nei tre mesi di finestra mobile, di ricevere la prestazione da parte del datore di lavoro (perché la legge sull’isopensione prevede che quest’ultimo paghi una prestazione al lavoratore fino alla maturazione dl diritto a pensione). Quindi, esiste la possibilità che nei tre mesi di finestra mobile che è stata introdotta dalla legge 4/2019 il lavoratore resti senza copertura.
Su questo sarebbe probabilmente necessari chiarimenti specifici da parte dell’INPS. In ogni caso, la ratio della norma relativa all’isopensione è quella di accompagnare il lavoratore alla pensione tutelandolo con una specifica prestazione previdenziale. Quindi, l’interpretazione più corretta imporrebbe di proseguire il versamento del trattamento di isopensione (che è finanziato dall’ex datore di lavoro) per i tre mesi della finestra mobile.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz