Alla luce dell’emergenza Coronavirus, tornano più attuali che mai gli importi massimi per il 2020 dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità NASpI e DIS-COLL, della disoccupazione agricola, dell’assegno per attività socialmente utili, Fondo Credito e Credito Cooperativo, comunicati dall’INPS lo scorso febbraio.
Per tutti i lavoratori che in questi giorni si chiedono a quanto ammonta lo stipendio in busta paga se l’azienda adotta la cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga), ricordiamo che le seguenti regole sono di carattere generale, per cui sono da tenere anche presenti le agevolazioni previste per la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”
Cig: come si calcola l’importo dell’assegno
La regola di base è che la cassa integrazione copre l’80% della propria retribuzione, tenendo però conto che esistono dei massimali oltre i quali non si potrà andare. Sono appunto quelli segnalati dall’INPS e che vedremo in seguito.
La cassa integrazione si può applicare in maniera ridotta, ragion per cui la retribuzione all’80% può interessare anche solo una parte del proprio orario di lavoro. Se per il restante orario si lavora normalmente, per queste ultime ore la retribuzione sarà piena e a carico del datore di lavoro.
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Trattamenti di integrazione salariale
Nella seguente tabella si indicano le retribuzione lorde mensili che di norma sono indicate in busta paga. A seconda della propria RAL, si avrà diritto quindi ad un diverso trattamento. Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%.
N.B. Nel caso di cig per emergenza Coronavirus, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Trattamenti di integrazione salariale | ||
Retribuzione (euro) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto* (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | 1.199,72 | 1.129,66 |
* Non si intende il netto in busta paga, ma l’importo al netto del contributo addizionale. A questa cifra si applicano le detrazioni e imposizioni del caso, sommandosi anche eventuali assegni familiari.
I massimali 2020 si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà soggetti alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015 (incrementati del 20% per i trattamenti in favore di imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali).
Trattamenti di integrazione salariale settore edile (intemperie stagionali) |
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Retribuzione (euro) |
Tetto | Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
I nuovi importi massimi non si applicano ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo.
Fondo Credito
Assegno ordinario
Massimali assegno ordinario | |
Retribuzione mensile lorda (euro) |
Massimale (euro) |
Inferiore a 2.184,24 | 1.186,29 |
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 | 1.367,35 |
Superiore a 3.452,74 | 1.727,41 |
Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale | ||
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 41.829,33 | 2.443,35 | 2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 | 2.752,41 | |
Superiore a 55.037,77 | 3.852,34 |
Fondo Credito Cooperativo
Assegno emergenziale
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo |
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Retribuzione tabellare annua lorda (euro) |
Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) |
Inferiore a 39.543,11 | 2.343,44 | 2.206,58 |
Compresa tra 39.543,11– 55.152,24 | 3.151,99 | |
Superiore a 55.152,24 | 3.666,06 |
Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
In entrambi i casi, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2020. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2020 con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2019, valgono gli importi massimi stabiliti per tale anno: € 1.193,75 (massimale più alto) e € 993,21 (massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a € 595,93.
Per approfondimenti: Circolare INPS n.20/2020