Con la circolare 4 febbraio 2020, n. 14, l’INPS fornisce istruzioni operative precise alle imprese che fanno capo alla Zona Franca Urbana (ZFU), istituita a Genova dal Governo in seguito al crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
L’obiettivo della ZFU è quello di rilanciare il sistema produttivo locale e sostenere le attività presenti nell’area, che possono beneficiare di una serie di sgravi fiscali.
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Le imprese situate nella ZFU, infatti, possono contare sull’esenzione dai contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica. L’esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU, così come alle imprese che hanno avviato l’attività all’interno della ZFU entro il 31 dicembre 2019, solo per il primo anno di attività.
La circolare INPS fornisce l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive, che sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il codice tributo “Z161” che le imprese dovranno inserire nel modello F24 per usufruire delle agevolazioni.