Il Regime dei Minimi, quello con aliquota al 5%, oggi permane – fino alla sua naturale scadenza – solo per chi ha esercitato l’opzione prima del 2016. Per gli altri è attualmente in vigore il Regime Forfettario, un regime fiscale agevolato unico per professionisti e micro imprese, con aliquota ordinaria al 15% e agevolata al 5% per i primi cinque anni di attività, in caso di nuova apertura della partita IVA (startup). Interessante anche la possibilità di optare per il versamento di contributi ridotti per chi esercita attività d’impresa ed è iscritto alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.
Tra le figure professionali che vi possono accedere vi sono anche gli architetti che, se intendono esercitare attività professionale, oltre all’iscrizione all’Albo professionale sono tenuti, in mancanza di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, all’iscrizione e al versamento dei contributi a INARCASSA.
Tra i vantaggi del Regime Forfettario ricordiamo l’esenzione IVA, che dunque non va aggiunta sulle fatture (i clienti non saranno chiamati a versare quel 22% in più), così come non vanno effettuate le dichiarazioni IVA. Il Regime Forfettario è esente anche dalla ritenuta d’acconto al 20%. In aggiunta l’aliquota al 15% (o 5% per le nuove attività) è sostitutiva di IRPEF e IRAP.
Vi sono poi una serie di semplificazioni contabili: esonero dagli Studi di Settore, dall’obbligo di registrazione di fatture e corrispettivi (è obbligatoria solo la loro conservazione e numerazione) e dagli elenchi Clienti/Fornitori.
Per quanto concerne le tasse, la base imponibile del Regime Forfettario si calcola applicando al reddito imponibile determinati coefficienti di redditività, che hanno una percentuale variabile dal 40% all’86% a seconda del tipo di attività svolta.
Con riferimento alle attività esercitate dagli architetti, che rientrano tra le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie,istruzione, servizi finanziari e assicurativi (codici ATECO 64 – 65 – 66 – 69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88), poiché i soggetti che svolgono attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche applicano il codice ATECO 71:
- la soglia di reddito è di 30mila euro;
- il coefficiente di redditività 78%.
Per gli architetti che rientrano ancora nel vecchio Regime dei Minimi la base contributiva viene determinata dalla differenza tra i ricavi ed i costi inerenti l’attività.
In entrambi i regimi agevolati il volume di affari è dato dal totale dei ricavi effettivamente percepiti nell’anno solare, secondo il principio di cassa.
Sulla stessa base imponibile determinata ai fini fiscali viene calcolato anche quanto versare per i contributi a INARCASSA, che prevede anche specifiche agevolazioni per le nuove attività.