Nel momento in cui si prende una casa in affitto, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta, anche quelle a breve scadenza, il proprietario dell’immobile ha, per legge (articolo 11 del codice civile nella legge 392/78), diritto a chiedere all’affittuario una determinata somma di denaro a titolo di deposito cauzionale, la cosiddetta caparra controfirmatoria.
La caparra può essere versata:
- tramite pagamento in contanti: è consigliabile far controfirmare al locatore il versamento, come prova che sia avvenuto realmente;
- tramite una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa;
- con la creazione di un libretto bancario o postale con clausola al portatore, se l’importo è inferiore ai 1000 euro.
Si tratta una somma che tutela il locatore da eventuali inadempimenti dell’inquilino o danni arrecati all’immobile da parte dell’affittuario (opportunamente documentati dal locatore). Nel caso in cui tutto proceda regolarmente, a fine contratto il locatore restituisce la caparra, diversamente tratterrà dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale come indennizzo per quanto dovuto dal locatario.
Va precisato tuttavia che la restituzione deve necessariamente avvenire dopo che l’affittuario abbia lasciato l’immobile, restituendolo al locatore dopo aver verificato lo stato dell’immobile stesso. Questo significa che la caparra va utilizzata solo a scopo cauzionale e non può essere utilizzata per pagare le ultime mensilità in caso di scadenza definitiva del contratto.
Esistono inoltre dei limiti: l’ammontare massimo della caparra non può essere superiore a tre volte il valore del canone mensile pattuito (tre mensilità).
A tutela dell’affittuario bisogna ricordare che in teoria l’importo versato come caparra è produttivo di interessi al tasso legale, ovvero il proprietario dell’immobile deve corrispondere all’inquilino gli interessi maturati all’affittuario (al termine di ogni anno di locazione o a fine contratto). Per le locazioni ad uso abitativo, tuttavia, esistono delle deroghe alla legge che consentono al locatario di chiedere una cauzione dell’affitto superiore alle tre mensilità e di concordare che questa non produca interessi legali.
Nel caso in cui il locatore non restituisca la cauzione e gli eventuali interessi non ancora corrisposti, il locatario ha 10 anni di tempo per intraprendere le vie legali, superato tale termine l’adempimento cadrà in prescrizione e l’ex affittuario non potrà pretenderne il rimborso né un decreto ingiuntivo per ottenere il rimborso del denaro.