In caso di cessazione di un rapporto di lavoro, sia che si tratti di licenziamento (individuale o collettivo) o di dimissioni, al dipendente spetta il pagamento del TFR (Trattamento di fine rapporto), ovvero della cosiddetta liquidazione, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile.
Il datore di lavoro è chiamato a elargire il TFR entro i tempi limite previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria. Per il settore del commercio il temine previsto è di 45 giorni dalla fine del rapporto lavorativo, contro i 30 previsti per il settore terziario.
Nel caso in cui il datore d lavoro non rispetti questi termini, all’ex dipendente spetterà non solo l’importo del TFR ma anche gli interessi calcolati fino al momento dell’effettivo pagamento.
In caso di mancato pagamento del TFR, l’ex-dipendente può inoltrare una lettera di sollecito alla quale far poi seguire eventuali azioni legali vere e proprie.
Qualora il datore di lavoro risulti insolvente, anche senza fallimento, subentra il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto che si sostituisce al datore di lavoro nei casi di impossibilità e mancato pagamento del TFR. In questo caso i pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dall’invio della richiesta da parte del lavoratore.