La liquidazione del TFR – Trattamento di fine rapporto – deve avvenire entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di categoria – che sono compresi tra i 30 ed i 45 giorni. Per i metalmeccanici, il datore di lavoro deve pagare questa indennità entro 30 giorni. Se il trattamento viene pagato in ritardo, oltre al TFR, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare anche gli interessi di mora. Il tasso da applicare in questi casi è il tasso di interesse legale – quello che viene stabilito ogni anno dall’ISTAT (altre fonti sostengono il tasso da applicare debba essere invece quello ufficiale di riferimento della Bce a cui bisogna aggiungere un 2%).
Se il datore di lavoro non paga il TFR, il primo passo da compiere è l’invio di una lettera di sollecito. Se non si ottengono risultati non resta che adire a vie legali. La legge dà possibilità fornisce corsie preferenziali per poter recuperare le somme non pagate relative al TFR: il Giudice, su richiesta dell’avvocato, potrà emettere immediatamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che permetterà il recupero delle somme non pagate rivalendosi sul patrimonio del soggetto moroso o dell’azienda. Prima di arrivare a questo passaggio, il Tribunale del Lavoro, può notificare al datore di lavoro il precetto – è un’intimazione al pagamento del TFR dovuto prima di arrivare al pignoramento dei beni.
La prescrizione del pagamento TFR, si prescrive dopo 5 anni – il termine ovviamente è la data di cessazione del rapporto di lavoro. Questo termine può essere allungato di cinque anni in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato. Se l’impresa che dovrebbe pagare fallisce o è soggetta ad altre procedure concorsuali, il pagamento del TFR può avvenire grazie al Fondo di garanzia INPS. Bisogna però presentare una richiesta specifica all’ente pensionistico.