Le reti tra professionisti pure, quelle composte da soggetti che svolgono esclusivamente attività professionale, che sono dunque tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese, possono essere costituite ma, ad oggi, non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità. Lo afferma il MiSE con il parere prot. n. 23331/2020.
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Professionisti ammessi ai contratti di rete
Il quesito riguardava la possibilità di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, sia che la rete venga costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese, sia che si tratti di una rete “mista”, in cui ai lavoratori autonomi si affiancano ad imprese, costituita tra professionisti iscritti all’Albo ma che siano allo stesso tempo imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali.
Il Ministero, in merito, ha ricordato che con l’entrata in vigore del Jobs Act lavoratori autonomi (Legge n. 81/2017, articolo 12, comma 3) è stata superata la previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete. Dunque oggi è possibile per i professionisti sia costituire e partecipare a reti tra professionisti pure che a reti miste.
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Pubblicità offerta alla rete
Il nodo però riguarda la pubblicità offerta alla rete costituita. La disposizione, infatti, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dal dl 3/2009 (modificato dal Jobs Act autonomi): nel caso di contratto di rete ordinario (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità deve essere assolta tramite iscrizione, a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.
Questo però risulta impossibile in caso di reti tra professionisti pure, non potendo iscrivere il contratto di rete sulla posizione di un soggetto che svolge attività professionale non iscritto al registro delle imprese.
La soluzione potrebbe essere quella di prevedere una sezione separata del registro delle imprese dedicata proprio all’iscrizione delle reti composte solo da professionisti. Ma attualmente, a legislazione invariata, appare possibile ai fini pubblicitari la sola iscrizione dei contratti di rete misti, dotati di soggettività giuridica.
Discorso diverso per quanto riguarda i professionisti che operano sotto forma di StP (Società tra Professionisti) iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, poiché egli viene considerato a tutti gli effetti un’impresa, dotato quindi di personalità giuridica.