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Crediti INPS e INAIL: prescrizione in 5 anni sempre

di Anna Fabi

17 Luglio 2020 16:17

Termini di prescrizione delle cartelle esattoriali per crediti previdenziali, con particolare riferimento ai crediti INAIL: normative e sentenze.

In relazione ai corretti termini di prescrizione di un credito previdenziale (INAIL o INPS), è bene sapere che dopo che la cartella di pagamento è divenuta definitiva, il credito non si prescrive in 10 anni, bensì in 5 anni (cfr.: sentenza Corte di Cassazione n. 1652/2020).

Crediti previdenziali: prescrizione quinquennale

L’applicazione di tale termine quinquennale, secondo gli ermellini, si giustifica in quanto la cartella di pagamento non impugnata relativa ad un credito previdenziale non può acquisire efficacia di giudicato, che è propria dei soli titoli giudiziali e non può essere estesa ad un atto amministrativo.

Con un’altra Ordinanza (n. 1824/2020), la Cassazione ha inoltre stabilito che il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali aventi per oggetto crediti previdenziali è sempre di 5 anni e non 10 anche a seguito di definizione agevolata di cui all’art. 3 del DL n. 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”), questo perché in tali casi non si determina il cambiamento della natura del credito.

Già in precedenti sentenze e ordinanze la stessa Corte aveva ribadito che la notifica della cartella non determina la novazione né l’applicabilità del termine decennale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve riscuotere i contributi, i premi e i versamenti non effettuati entro cinque anni, altrimenti il credito si prescrive.

Termine decennale: applicabilità

Il termine decennale è applicabile solo a seguito di sentenza passata in giudicato, ipotesi diversa rispetto a quella della cartella non impugnata.

Nella sentenza della Cassazione si legge che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima:

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della i. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.