Dalla Agenzia della Entrate arriva un chiarimento in merito alla deducibilità delle spese relative alle apparecchiature utilizzare per la sola comunicazione aziendale: i costi possono essere integralmente dedotti e non subiscono quindi il limite massimo dll’80% previsto dal Tuir.
A confermarlo è la Risoluzione n. 320/E del 24 luglio 2008: i costi per beni e servizi telefonici – inerenti a terminali utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali – risultano una voce totalmente deducibile dal proprio reddito imponibile.
Attenzione però: rientrano in tale categoria solo i costi sostenuti per consentire la trasmissione dati tra banche e software house. I terminali, lo sottolineiamo, per godere dell’agevolazione possono essere utilizzati solo per finalità imprenditoriali.
Sono compresi comunque quei telefonini dai quali non si può chiamare a numeri diversi da quelli scelti dal titolare dell’azienda.
Il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate arriva in risposta a un appello di una società di consulenza informatica interessata a sapere come dedurre i costi sostenuti per realizzare una rete privata usata per la connettività in favore di banche fruitrici del servizio.
Le apparecchiature terminali, non essendo suscettibili di utilizzazione promiscua, non hanno altra finalità se non quella imprenditoriale, e valgono quindi le ordinarie regole sulla determinazione del reddito d’impresa.