Pensione Quota 100: ecco quando scatta la sospensione e la restituzione

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Agosto 2022
Aggiornato 13 Dicembre 2022 08:57

Sebastiano chiede:

Sono percettore di pensione Quota 100. Mi si prospetta un’assunzione a tempo indeterminato presso una società privata. Mi dicono che dovrò restituire la pensione ricevuta, perché? E se terminassi la nuova attività, ad esempio dopo pochi mesi, non percepirò più nessuna pensione fino al nuovo anno?

La Quota 100 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

Lo prevede esplicitamente il comma 3 dell’articolo 14 del dl 4/2019, in base al quale l’incumulabilità di questa forma di pensione con i redditi da lavoro dipendente si applica:

dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Ci sono una serie di eccezioni che riguardano lavori occasionali, ma non il lavoro dipendente (quindi non la riguardano, visto che lei parla di un’assunzione come dipendente a tempo indeterminato).

La circolare applicativa INPS (11/2019) specifica che, nel caso in cui intervenga un reddito incumulabile, si sospende il trattamento previdenziale per tutto l’anno in cui il reddito in questione è stato prodotto. E si procede al recupero di eventuali somme già percepite (in pratica, la pensione agevolata si restituisce per tutte le mensilità già fruite nell’anno in cui si torna a lavorare).

La ratio è chiara: vista l’impossibilità di cumulare queste due forme di reddito (lavoro dipendente e pensione Quota 100), in caso di ritorno al lavoro non c’è più diritto alla Quota 100 per tutto l’anno.

L’unica eccezione è quella in cui, nell’anno di riferimento si maturi l’età per la pensione di vecchiaia. In questo caso, allora, la sospensione opera solo fino al mese in cui si inizia a percepire la pensione di vecchiaia.

Per essere chiari: se lei accetta il contratto di lavoro dipendente perde il diritto alla pensione Quota 100 per tutto l’anno in corso. Quindi, lei non percepisce più alcuna pensione fino alla fine dell’anno e deve restituire quanto percepito. A meno che nel frattempo non maturi – sempre entro l’anno in corso – il diritto alla pensione di vecchiaia, nel qual caso potrà percepirla (sempre a condizione che cessi il rapporto di lavoro dipendente).

 

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