Il riscatto della laurea agevolato e la pace contributiva trainano il numero di lavoratori che chiedono all’INPS di integrare periodi scoperti da contribuzione: nel 2019, anno in cui sono entrati in funzione i due nuovi strumenti per raggiungere prima la pensione introdotti con il dl 4/2019, sono aumentate le richieste a dismisura.
Riscatto contributi
In pratica, il riscatto di contributi previdenziali ai fini pensionistici è stato fortemente trainato dalle nuove agevolazioni. Da marzo a dicembre sono arrivate 67.680 domande per i tre strumenti attivabili. In base ai dati forniti al Sole 24 Ore dall’INPS, la media di richieste mensili è passata a 6.321 rispetto alla di 2.320 dell’anno precedente.
Il riscatto dei contributi consente di effettuare versamenti volontari relativi a periodi non coperti da contribuzione, che diventano valorizzabili ai fini del diritto ma anche della misura della pensione.
Riscatto laurea agevolato
Il più utilizzato fra i nuovi strumenti agevolativi è stato il riscatto della laurea agevolato, che consente di pagare meno (intorno ai 5mila euro annui) l’onere per valorizzare ai fini contributivi gli anni dell’università successivi al 1995, a cui si applica quindi il sistema contributivo.
Da marzo a dicembre 2019 sono state presentate 34mila 623 domande, in pratica la metà di tutte quelle generiche di riscatto di contributi. Lo strumento non solo ha superato il riscatto ordinario (chiesto da 28.587 lavoratori) ma lo ha stimolato: in media, nel 2018 arrivavano 2.320 domande al mese, nel 2019 sono state oltre 2.800 nel periodo considerato.
=> Riscatto contributi INPS: i modelli
Pace contributiva
Da marzo a dicembre 2019 sono arrivate 4.470 domande di pace contributiva, rappresentando il 7% del totale dei riscatti del periodo.
Lo strumenti è riservato a coloro che non hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e quindi calcoleranno la pensione interamente con il sistema contributivo). Introdotto dall’articolo 20 del dl 4/2019, è utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 e prevede la possibilità di riscattare un massimo di cinque anni compresi fra il primo contributo versato e l’ultimo accreditato.
Non si possono riscattare periodi precedenti al 1996 o successivi al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto. I periodi possono anche essere non continuativi. Il costo dell’operazione è spalmabile su dieci anni ed è detraibile dalle tasse nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo.