Le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), devono essere pagate con metodi tracciabili ossia con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili; le uniche eccezioni riguardano le spese effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che possono continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arrivano comunque, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN. Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisogna invece pagare comunque con metodo tracciabile.
=> Pagamenti tracciabili per le spese sanitarie: eccezioni e casi particolari
Spese tracciabili con ricevuta cartacea
E’ importante sapere che il percorso di dematerializzazione degli adempimenti fiscali non è stato ancora completato al 100%, anzi le nuove regole – Legge di Bilancio 2020 (articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019) – introducono oneri cartacei. Questo significa che – fino a diversa indicazione del Fisco – anche per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi digitali o tracciabili, per fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sarà necessario conservare le prove di documento (documenti cartacei) per cinque anni.
Ad esempio, che se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare copia della fattura o dello scontrino fiscale rilasciato ma anche copia del pagamento POS o altro giustificativo della spesa come l’estratto conto. Perché in questo modo si può fornire al Fisco, in caso di controllo, l’abbinata del pagamento tracciato con la spesa fatturata. In alternativa è consigliabile far inserire nella fattura rilasciata da parte dell’operatore sanitario con quale sistema è stato effettuato il pagamento. L’importante è poter fornire al Fisco, così da accedere con sicurezza alle detrazioni IRPEF del 19%, una prova dello strumento tracciato utilizzato per quella specifica spesa.
Detrazioni IRPEF con pagamenti tracciati
Ricordiamo che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR oltre alle spese sanitarie, anche gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive dei ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Riferimenti normativi
Tra i chiarimenti fiscali in materia, segnaliamo poi una serie di interpelli dell’Agenzia delle Entrate, dai quali si evince ad esempio che è detraibile dal contribuente la spesa medica anche quando sostenuta da altra persona, purché sia dimostrabile che sia il beneficiario della prestazione. Se la fattura è intestata al contribuente, ad esempio, si può usare anche uno strumento di pagamento di cui non si è titolari, come ad esempio la carta di un familiare. Ancora: se la spesa è pagata con carta di credito altrui, non si perde il diritto alla detrazione purché l’onere sia sostenuto dall’intestatario il documento di spesa (Agenzia Entrate, interpello 431/2020).
Infine, per completezza riportiamo anche il testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/201, ossia la norma primaria sulla tracciabilità delle spese da portare in detrazione:
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.