Fatture e scontrini elettronici, o corrispettivi telematici, devono essere trasmessi al Fisco entro 12 giorni dalla data di riferimento, in caso di ritardo, anche lieve, si rischiano sanzioni importanti.
Questo obbligo stringente, insieme alla possibile insorgenza di problemi tecnici non diagnosticati e risolti tempestivamente per consentire l’invio dei dati all’Amministrazione finanziaria entro i termini, rappresenta uno dei più grandi timori di inizio anno legati ai nuovi obblighi e adempimenti fiscali da parte di piccole realtà, come le aziende familiari, i piccoli esercenti, micro e PMI.
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In attesa di un possibile adeguamento delle sanzioni per mancato passaggio alla digitalizzazione degli obblighi amministrativi, i cui errori andrebbero tollerati in modo differente da quanto avveniva con il formato analogico (tanto più in questi primi periodi di applicazione), vediamo cosa fare in caso di omesso o tardivo invio di fatture e corrispettivi telematici.
Oneri e balzelli per micro e PMI
Che micro, piccole e medie imprese siano subissate da oneri fiscali e burocratici non è una cosa nuova, ma quella che rappresenta una delle novità fiscali più importanti del 2020, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Amministrazione finanziaria, sembra proprio non piacere ai soggetti che da inizio anno ne sono coinvolti, ovvero tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972, che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale (commercianti al minuto e assimilati).
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A confermare questo disagio anche i messaggi in risposta all’accusa lanciata dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su Facebook:
La nuova follia del Governo: gli esercizi commerciali dovranno acquistare un registratore di cassa telematico per comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate tutti i loro incassi. Una spesa a carico di chi lavora, che non combatte la vera evasione e l’ennesimo orpello burocratico di uno Stato spione. Qualcuno glielo spiega che chi non emetteva prima lo scontrino di certo non comincerà a farlo ora?
Nei messaggi viene confermato quanto denunciato nei giorni scorsi da Confesercenti Prato e Uncem: tanti negozi rischiano di chiudere per costi troppi alti e oneri burocratici legati alla digitalizzazione.
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E-fattura, e-scontrino: sanzioni
A tutto questo si aggiunge il rischio delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/1997 (Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto) se la corretta trasmissione di fatture elettroniche e dati dei corrispettivi giornalieri non avviene entro i 12 giorni previsti dalla legge. Sanzioni comprese tra il 90% ed il 180% dell’IVA non documentata con un minimo di 500 euro, a meno che l’imposta non venga liquidata correttamente: in questo caso la sanzione prevista è determinata in misura fissa compresa tra 250 e 2.000 euro.
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Come rimediare ai ritardi
Resta applicabile, anche in caso di ritardo nella trasmissione di fatture e corrispettivi telematici, l’istituto ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare un ritardo o errore di pagamento di un’imposta, a condizione che effettui il versamento di regolarizzazione in maniera spontanea (senza aver già ricevuto notifica, verifica o accertamento fiscale) e nei termini stabiliti.
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Non sempre però questa scelta è conveniente: in caso di ritardi ripetuti, magari per problemi tecnici, che abbiano comportato un numero elevato di violazioni (trasmissioni scartate o non effettuate, o invii tardivi) potrebbe essere meglio aspettare l’accertamento e fruire dell’applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni tributarie, disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo numero 471/1997, che prevede in questi casi di violazione ripetuta l’applicazione di una sola sanzione, aumentata però dal quarto al doppio.
La convenienza risiede nel fatto che la sanzione derivante dall’applicazione del cumulo giuridico non può mai essere superiore a quella determinata con il cumulo materiale, essendo la somma delle singole sanzioni il limite massimo dell’importo comminabile in presenza di pluralità di violazioni commesse dal medesimo contribuente.