La riforma delle detrazioni IRPEF al 19% contenuta nella Legge di Bilancio 2020 contiene sostanzialmente due novità: ci sono nuovi paletti di reddito al di sopra dei quali le agevolazioni fiscali si riducono o non spettano e c’è una stretta relativa alla tracciabilità dei pagamenti.
In pratica, per avere diritto alla detrazione fiscale, le spese devono essere state pagate con assegni, carte, bonifici, strumenti digitali. Fanno eccezione il mutuo prima casa e le spese sanitarie, alle quali continua ad applicarsi la detrazione con le vecchia regole, in tutto o in parte.
Vediamo con precisione la riforma delle detrazioni irpef contenute nella Legge di Bilancio 2020.
=> Detrazioni fiscali nel 730: nuove regole IRPEF 2020
Detrazioni IRPEF con limiti di reddito
La detrazione piena, dal 2020, spetterà solo a chi ha un reddito fino a 120mila euro annui. Sopra questa cifra, l’agevolazione si riduce, in base a un calcolo preciso, fino ad esaurirsi a quota 240mila euro. Quindi, per riassumere, chi ha un reddito complessivo superiore a 240mila euro non avrà più diritto ad alcuna detrazione.
Fanno eccezione alcune tipologie di spesa, per le quali continua ad applicarsi la detrazione piena indipendentemente dal reddito, ovvero quelle previste dal dpr 917/1986, articolo 15, comma 1, lettera a,b,c, e comma 1-ter. Nel dettaglio:
- spese sanitarie,
- mutuo prima casa,
- prestiti o mutui agrari,
- erogazioni liberali a società sportive dilettantistiche fino a 1500 euro.
La detrazione per chi ha redditi fra 120mila e 240mila euro, spetta per la parte corrispondente al rapporto fra 240mila, diminuito del reddito complessivo e 120mila euro.
Attenzione: il reddito complessivo rileva al netto del reddito corrispondente alla prima casa e alle pertinenze (che quindi, in pratica, non rilevano per stabilire le soglie di applicabilità della detrazione).
Il secondo paletto riguarda il metodo di pagamento: la detrazione al 19% spetta solo «a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997». In parole semplici, il pagamento non può essere effettuato in contanti. Anche in questo caso, sono escluse dal nuovo obbligo le spese sanitarie (farmaci, dispositivi medici, prestazioni rese da strutture pubbliche o private convenzionate).
Quindi, per riassumere, le detrazioni IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi (dpr 917/1986, articolo 15), dal 2020:
- si applicano sempre in forma piena, senza modifiche, alle spese sanitarie, indipendentemente da metodo di pagamento e redditi.
- Si applicano in forma piena a mutuo prima casa, prestiti o mutui agrari, erogazioni liberali come sopra definite, a condizione che il pagamento avvenga in forma tracciabile, senza paletti di reddito.
- Si applicano in forma piena, a condizione che il pagamento sia tracciabile, a tutti coloro che hanno redditi fino a 120mila euro.
- Si riducono, in base al calcolo sopra esposto, fra i 120mila euro e i 240mila euro, sempre a condizione che il pagamento sia tracciabile.
- Si azzerano sopra i 240mila euro.