Con la risposta all’interpello n. 517/2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere di ingegno da parte dell’autore, se correlati all’attività di lavoro autonomo, vanno inclusi nel calcolo della soglia dei 65mila euro ai fini dell’accesso o della permanenza nel regime forfetario.
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In più, precisano le Entrate, i proventi derivanti da diritto d’autore percepiti da un contribuente forfetario, se direttamente correlati all’attività di lavoro autonomo, devono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario, ma la determinazione dell’ammontare imponibile avviene con le particolari aliquote di abbattimento forfetario dei costi previste dall’articolo 54, comma 8, TUIR (ossia ridotti del 25% o del 40% se soggetti di età inferiore ai 35 anni) anziché con le aliquote ordinarie di abbattimento forfetario.
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Tra l’altro il sostituto d’imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d’acconto ai fini IRPEF sui compensi relatici alla cessione dei diritti d’autore effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, ma ha l’onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfetario.