Con la risposta n. 520/2019 l’Agenzia delle Entrata ha fornito chiarimenti circa la possibilità di considerare nell’ambito dei costi agevolabili anche quelli di trasferta sostenuti dal collaboratore esterno per poter svolgere le attività R&S, contenuti e identificabili delle notule di pagamento mensili. Un’opzione possibile a parere dell’istante in considerazione del fato che il credito di imposta ricerca e sviluppo è un incentivo automatico teso ad agevolare i costi sostenuti dalle imprese per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo.
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Bonus R&S
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9 e da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 70 e 71, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel rispondere l’Agenzia ricorda che il comma 1 dell’articolo 3, nella versione attualmente vigente, efficace dal 1° gennaio 2019, prevede un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
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Contratti di ricerca “extra-muros”
Con la circolare n. 5/E/2016 le stesse Entrate avevano chiarito che i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono astrattamente rientrare nella categoria di costi ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 6, relativa alla c.d. ricerca “extra-muros”, alle condizioni previste per tale categoria di costi dalla disposizione normativa agevolativa.
Per quanto riguarda le caratteristiche che devono avere i contratti di ricerca “extra-muros” ai fini dell’ammissibilità dei relativi costi veniva precisato che gli stessi devono contenere l’impegno a svolgere, direttamente o indirettamente, attività di ricerca e sviluppo ammissibili ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 e devono, inoltre, prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati di tale attività sia l’impresa committente.
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Ammissibilità costi di trasferta
Nel caso sottoposto all’Agenzia, il professionista assunto con contratto ICT per lo svolgimento di attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo non ha alcun obbligo riguardo al luogo di svolgimento dell’attività, non ha vincoli di subordinazione e gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro. Il contratto prevede che l’impresa rimborsi al fornitore le spese di viaggi di lavoro e alloggi, anticipate dallo stesso per eventuali trasferte effettuate su richiesta dell’istante.
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Poiché tale contratto distingue il compenso per l’esecuzione dell’incarico di ricerca e sviluppo svolto e il rimborso delle spese eventuali per viaggi e alloggi le trasferte effettuate dal lavoratore non sembrano risultare collegate allo svolgimento dell’asserita attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto. Le Entrate non escludono l’ammissibilità al credito d’imposta ma è necessario poter dimostrare che si tratti di “viaggi di lavoro” strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto: un requisito assolutamente necessario per poterli ritenere rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta R&S.