L’e-commerce è considerato a tutti gli effetti un negozio, e come tale deve sottostare a determinate normative, proprio come quelli fisici.
Quali sono gli aspetti da considerare per essere considerati “in regola”?
Vediamo i principali.
1. Diritto di reso
I consumatori possono restituire i prodotti acquistati on-line e ottenere il rimborso del prezzo d’acquisto senza fornire alcuna giustificazione. Il negozio online deve quindi espressamente informare i visitatori del sito in merito ai termini e alle condizioni del diritto di reso.
Se questa informazione non viene fornita, il termine di recesso si estende per legge a dodici mesi dalla data di consegna dei prodotti. Fatto salvo questo caso, il venditore ha quindi l’obbligo di rimborsare quanto dovuto entro quattordici giorni dalla data in cui riceve la decisione del consumatore di restituire il prodotto. Sarà compito del venditore indicare, nelle regole per il reso, le condizioni. Ad esempio, generalmente non vengono accettati resi di prodotti manomessi o compromessi.
2. Garanzia legale per i prodotti difettosi
I negozi online, così come quelli fisici, devono garantire l’acquisto di prodotti che funzionino correttamente. Nel caso in cui sia presente un difetto di conformità, il consumatore può chiedere la sostituzione del prodotto, la riparazione (senza addebito) o il rimborso del prezzo d’acquisto. Il venditore deve informare preventivamente il consumatore in merito ai diritti esplicitati nella garanzia legale, che scade dopo due anni dalla consegna del prodotto.
3. GDPR, protezione dati e cookies
Come è noto, il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali. Le principali modifiche alla disciplina della privacy introdotte includono maggiori oneri informativi per i siti e-commerce: agli utenti si deve fornire evidenza del periodo di conservazione dei dati previsto (ove ciò non fosse possibile, perlomeno i criteri utilizzati per determinare tale periodo), il diritto a “essere dimenticati”, il diritto a domandare la sospensione del trattamento, a presentare un reclamo al Garante della Privacy, il diritto alla portabilità dei dati e a ricevere ulteriori informazioni. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla privacy sono state inasprite, quindi è bene fare attenzione alla trasparenza delle informazioni.
Per quanto riguarda i cookies, la normativa europea impone ai siti di informare preventivamente gli utenti in merito alla presenza di quelli cosiddetti “di profilazione”, attraverso un apposito banner. I siti sono obbligati a fornire link con accesso all’informativa completa sull’uso dei cookies.
4. IVA
Le vendite on-line seguono una particolare disciplina per l’IVA: l’obbligo di certificazione fiscale delle operazioni mediante fattura, ricevuta o scontrino generalmente previsto in capo alle imprese italiane non si applica alle vendite di beni on-line verso consumatori. Neppure l’emissione della fattura è obbligatoria – ove non richiesta dal cliente al momento dell’acquisto – per le cessioni di beni compiute per corrispondenza (art. 22 del D.P.R. 633/1972).
5. Contributi ambientali
Se si commercia al di fuori del territorio italiano è bene sapere che molti stati europei impongono il versamento di un contributo ambientale per l’introduzione sul territorio di imballaggi che dovranno poi essere smaltiti. Se l’obbligo sorge indipendentemente dalle quantità introdotte sul territorio, sarà necessario registrarsi presso il consorzio competente nello stato estero (per esempio, Ecoemballages in Francia, Ecoembes in Spagna e così via) e presentare le dichiarazioni periodiche, oltre a versare i relativi contributi.
Anche gli e-commerce, quindi, devono fare attenzione alle normative. Per un approfondimento sul tema si veda anche questo articolo per gli aspetti legali da considerare all’apertura di un e-commerce.