I pensionati titolari di assegno di invalidità o di trattamenti pensionistici privilegiati nel pubblico impiego che hanno anche redditi da lavoro autonomo e hanno il divieto di cumulo sono tenuti a presentare all’INPS la dichiarazione su quanto incassato nel 2019 entro il prossimo 30 novembre. Il riferimento normativo è l’articolo 10 del dlgs 503/1992 e prevede il divieto di cumulo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi da lavoro.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, il reddito d’impresa al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.
La comunicazione va effettuata online, selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato“, dal menù “tutti i servizi“, scegliendo poi l’anno 2020 nel campo dedicato alla Campagna di riferimento. E’ possibile anche rivolgersi al Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164. In entrambi i casi, bisogna avere le credenziali per l’accesso.
=> Dichiarazione redditi pensione RED
Esclusi dall’obbligo
Ci sono categorie di pensionati per i quali non c’è divieto di cumulo, di conseguenza non devono presentare la comunicazione all’INPS, a partire dai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità e di tutte le forme a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. In parole semplici, la maggior parte dei pensionati non ha alcun paletto, potendo cumulare interamente l’assegno previdenziale con redditi da lavoro.
=> Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo
Ecco, nel dettaglio, tutte le categorie escluse dall’obbligo di cumulo (che quindi non devono effettuare alcuna comunicazione all’INPS):
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
- pensione e assegno di invalidità che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ma nel 2018 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6mila596,46 euro;
- redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità giudice di pace;
- indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;
- indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- giudici onorari, giudici tributari;
- remunerazioni sacerdoti.